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Marchi e brevetti: asset strategici chiave per la crescita e l'innovazione dell'Azienda

Marchi e brevetti: asset strategici chiave per la crescita e l'innovazione dell'Azienda

Quando parliamo di marchi e brevetti ci riferiamo all'attività creativa tradizionalmente legata al concetto di "proprietà industriale". Si tratta di beni intangibili che rappresentano asset strategici di grande rilevanza per la crescita e lo sviluppo di un’impresa.

Essi contribuiscono a rafforzare l'identità aziendale, a creare prodotti e servizi ad alto valore aggiunto e ad acquisire nuove risorse economiche.

Come dimostrano i principali risultati della relazione 2019 dell'Ufficio Europeo dei brevetti (Epo) e dell'Agenzia UE per la tutela dei marchi e della proprietà intellettuale (Euipo).

Dati alla mano, in Italia, le aziende che fanno un uso intensivo di marchi e brevetti contribuiscono, da sole, a quasi metà del Pil nazionale (774 miliardi di Euro), occupando oltre 7 milioni di lavoratori: numeri che coinvolgono non solo le grandi aziende, ma anche molte piccole e medie imprese che, in questi anni, hanno dimostrato una straordinaria capacità di resilienza e forza innovativa.

Il brevetto

Nella storia dell'umanità sono state le grandi idee e l'ingegno di menti innovative a determinare il progresso tecnico e scientifico.

Il biografo e scrittore greco Plutarco narra che il più celebre scienziato e inventore dell'antichità, Archimede, trascorse gran parte della sua vita a studiare e fabbricare nuove macchine su sollecitazione del re di Siracusa, Gerone, che lo aveva persuaso ad accantonare i suoi studi speculativi ed astratti per concentrarsi sulla risoluzione di problemi pratici e quotidiani, di natura meccanica. Non è un caso, dunque, che ancora oggi in ambito giuridico il termine "invenzione" indichi la soluzione originale a un problema tecnico. Invenzioni e opere dell'ingegno, sono le due grandi categorie delle cosiddette "creazioni intellettuali", protette come veri e propri beni dal legislatore. 

La tutela giuridica dell'invenzione ha luogo attraverso il brevetto, un titolo che conferisce, a chi ha realizzato l'invenzione, il diritto esclusivo a produrla e commercializzarla all'interno del Paese in cui è stato registrato. Allo stesso tempo, vieta a terzi la possibilità di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare quella stessa invenzione. 

Il brevetto attribuisce il diritto di esclusiva sull’invenzione per un periodo di tempo limitato, che oggi in Italia è fissato in venti anni, contemplando, in alcuni casi, dei termini di estensione della tutela. Per un'azienda possedere un buon portafoglio brevetti significa anche trasmettere un’immagine positiva della propria organizzazione a tutti gli stakeholder, tra cui partner commerciali, clienti e azionisti. Permette, inoltre, di ottenere profitti dalla concessione di licenze, può dare accesso a contributi finanziari e al recupero degli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Attraverso accordi con altre imprese, il possesso di tali titoli può contribuire all'apertura verso nuove tecnologie e nuovi mercati. 

In qualità di asset intangibile strategico il brevetto fa parte del patrimonio immateriale dell'azienda, giocando un ruolo chiave nella sua capacità di produrre reddito.

L’origine del brevetto risale al Medioevo quando le grandi famiglie e le corporazioni detenevano in esclusiva il diritto sulle invenzioni e sui conseguenti progressi tecnici. Successivamente nel Rinascimento, i governanti iniziarono a supportare gli inventori, dando loro una serie di benefici e vantaggi definiti "privilegi". 

Nei secoli seguenti si affermò la moderna disciplina sui brevetti che determinò la fine dell'epoca dei "privilegi" in favore della nascita dei diritti di esclusiva e di sfruttamento da parte dell’inventore. Pietre miliari, in questo senso, furono lo "Statute of Monopolies" (Inghilterra, 1623) e il "Patent Act" (Stati Uniti d’America, 1790) fino alla nascita, in Inghilterra, del primo "Ufficio Brevetti" nel 1852. Nel 1883 fu la volta della "Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale", con cui si uniformarono le varie legislazioni nazionali in materia di brevetti. Ancora oggi questo documento, più volte revisionato ed aggiornato, garantisce a tutti i cittadini dei Paesi aderenti la medesima tutela nell’ambito degli Stati membri.

Brevetto per invenzione e per modello di utilità

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali e i modelli di utilità.

Come già accennato nel paragrafo precedente, il brevetto per invenzione copre le innovazioni tecnologiche destinate ad essere applicate in campo industriale, sia che si tratti di un prodotto o di un procedimento: può essere un nuovo strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un metodo o un processo di lavorazione industriale. Un'invenzione per essere brevettabile deve essere innanzitutto nuova, cioè "non compresa nello stato della tecnica", espressione con cui si intende "tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto". Inoltre, tra i requisiti richiesti, figurano: l'originalità, in quanto deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non il frutto della semplice applicazione delle conoscenze tecniche di un esperto del settore; l'industrialità, poiché deve poter essere fabbricata o utilizzata in campo industriale; la liceità, con cui si fa riferimento al rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume. 

Le realtà non definibili come invenzioni e dunque non soggette a tutela brevettuale sono le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali; i programmi per elaboratori elettronici, a meno che non rappresentino un contributo tecnico allo stato dell'arte; le presentazioni di informazioni (es. sistemi di segnalazione); i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, nonché i metodi diagnostici; le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

Il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti già esistenti: si tratta quindi di una nuova conformazione atta a determinare una maggiore utilità o facilità d'uso del prodotto stesso (che può essere, per esempio, una macchina, una sua parte o un utensile). Il brevetto per modello di utilità esiste in Italia e in pochi altri Paesi, e ha durata di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di essere rinnovato. 

Dato che non è sempre facile dal punto di vista giuridico distinguere tra modello di utilità e invenzione, il legislatore ha introdotto la procedura di deposito di domande alternative, che prevede che chi deposita una domanda di brevetto per invenzione può depositare anche una domanda di brevetto per modelli di utilità. Quest’ultima avrà valore solo nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. 

Dopo aver effettuato il deposito della domanda, l’ufficio brevetti effettua degli esami di carattere amministrativo e tecnico, di anteriorità e di merito. L’iter ha termine con il rilascio del brevetto o, in caso negativo, il rifiuto della domanda.

Se si desidera tutelare la propria invenzione o modello di utilità solo in Italia, occorre inoltrare la domanda di deposito per brevetto nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma o una Camera di Commercio. Oltre al brevetto nazionale, esistono anche il brevetto europeo, che permette di richiedere con un'unica domanda la tutela brevettuale in tutti i Paesi UE che hanno aderito alla Convenzione di Monaco, e il brevetto internazionale che estende la protezione a tutti gli Stati del mondo che hanno sottoscritto il PTC (Patent Cooperation Treaty).

Il marchio d'impresa

Altro asset che può fornire un notevole contributo alla determinazione del valore dell’azienda è, come già accennato sopra, il marchio.

Il marchio ha origine con l’uomo stesso, come testimoniano i primordiali atti di marcatura su manufatti, vasellame, bestiame e gruppi etnici. Per sua stessa natura, il marchio soddisfa il bisogno ancestrale dell’uomo di comunicare un senso di sicurezza, affidabilità e rispondenza alle promesse, ma anche di appartenenza culturale, sociale ed economica. 

Oggi il marchio si definisce come un segno distintivo che identifica e contraddistingue i prodotti e i servizi di un'impresa, garantendone l'immediata riconoscibilità e differenziazione rispetto a quelli dei concorrenti. Il marchio può essere considerato come la firma dell'azienda, capace di evocarne immediatamente i valori, l'identità e la missione. Oltre alla sua funzione distintiva, il valore intrinseco di ogni marchio risiede nella sua capacità di indicare la provenienza, ovvero l'origine, di un prodotto o servizio fornito. Per questo il marchio d’impresa è una leva strategica per competere sul mercato e, allo stesso tempo, un elemento chiave nell'identificazione e nella trasmissione della propria offerta di valore.

Dal punto di vista legale e commerciale, è, insieme al portafoglio brevetti, uno dei beni intangibili più preziosi in quanto svolge, in base alla sua valutazione di mercato, un ruolo decisivo nel determinare il successo di un'impresa; proprio in virtù del suo valore economico e contabile, il marchio d’impresa può essere iscritto a bilancio. Infatti, nel caso di cessione o acquisto di aziende, il marchio è spesso uno dei beni più ambiti. 

In termini giuridici, qualsiasi segno rappresentabile graficamente può essere registrato come marchio, ad esempio: i nomi di persone, le insegne, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Tra i requisiti richiesti ad ogni marchio figurano: la già citata capacità distintiva, la novità, l'originalità e la liceità.

"Lo sapevate?" Il pasticcere svizzero Theodor Tobler brevettò nel 1909 l’intero processo di produzione della prima cioccolata al latte con mandorle e miele presso l’Ufficio Federale della Proprietà Intellettuale di Berna dove probabilmente fu registrato dall’allora impiegato dell’istituto Albert Einstein. Gli esempi in materia di registrazione di marchi sono molteplici. La celeberrima bottiglia della Coca-Cola, il rombo del motore della Harley Dadvidson sono marchi registrati. Degli snack salati Pringles, inventati dallo scienziato alimentare Alexander Liepa, sono brevettati: l’impasto, la macchina per lo stampaggio del prodotto e la tipica forma a “sella di cavallo”. La Twentieth Century Fox ha registrato la celebre apertura musicale che precede ogni suo film. Le aziende sono sempre alla ricerca di segni distintivi da registrare per permettere al consumatore di stabilire un immediato collegamento con i propri prodotti spingendosi addirittura a registrare, non senza suscitare controversie, anche i segni olfattivi.

Mediante un'opposita domanda di registrazione, al marchio viene riconosciuta una particolare tutela giuridica, che garantisce al titolare il diritto esclusivo all'uso inibendo a terzi l’utilizzo di segni identici o simili per analoghe o affini tipologie di prodotti o servizi, evitando così il rischio che la somiglianza possa creare confusione.

Dal momento del deposito, il diritto esclusivo all’utilizzo è di dieci anni, alla scadenza dei quali il titolare può rinnovare la registrazione, ogni volta, per altri 10 anni.

Il marchio e i diritti del titolare del marchio sono tutelati solo nel Paese in cui è stata effettuata la registrazione: ciò significa che lo stesso marchio depositato in Italia può essere registrato da terzi in un altro Stato. Per evitare che ciò accada, l'azienda può richiedere la registrazione del marchio in ogni singolo Paese in cui ha interessi e attività commerciali da tutelare o, in alternativa, può procedere con il deposito di un marchio comunitario che tutela il marchio in tutti gli stati dell’Unione Europea, oppure scegliere il Marchio Internazionale che consente di proteggere il marchio in altri Paesi del mondo.

Studio Sant'Andrea e i suoi servizi in materia di tutela della proprietà industriale

Come abbiamo visto è molto importante, in chiave gestionale, che ogni azienda cerchi di valorizzare al meglio questi asset intangibili che possono rappresentare un formidabile vantaggio sia commerciale che patrimoniale.

Dalla nostra esperienza sappiamo che molte aziende, pur avendo delle possibilità per agire attraverso questo tipo di azione, non ne sono al corrente o non lo considerano come fattibile per le piccole imprese, andando nei fatti a perdere delle importanti possibilità di consolidamento e vantaggio commerciale.

Studio Sant’Andrea fornisce una completa attività strategica di identificazione dei possibili asset aziendali brevettabili (Marchi, Prodotti, Processi) verificando inoltre le opportunità di licensing e distribuzione dell’idea innovativa sia sul mercato nazionale che internazionali e, attraverso la sua area legale rappresentata dall’Avvocato Benilde Balzi affianca le aziende nelle successive fasi di realizzazione e presentazione pratiche finalizzate all’ottenimento brevettuale.

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